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Ordinanza — n. 39650/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIETTA IVAN nato a LECCE il 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 30/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, alle pagine 3 e 4, puntualmente disattende le allegazioni difensive e indica ai fini del rigetto non solo la distanza cronologica, ma anche il diverso contesto esecutivo dei fatti e l'irrilevanza del dato spaziale);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (la quale non ha basato la propria valutazione solamente e prevalentemente sulla distanza temporale dei fatti oggetto della istanza di applicazione della continuazione, come invece sostiene il ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di revisione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio esame nel merito asserzione difendibile decadenza dal diritto di regresso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIETTA IVAN nato a LECCE il 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 30/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, alle pagine 3 e 4, puntualmente disattende le allegazioni difensive e indica ai fini del rigetto non solo la distanza cronologica, ma anche il diverso contesto esecutivo dei fatti e l'irrilevanza del dato spaziale);

Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (la quale non ha basato la propria valutazione solamente e prevalentemente sulla distanza temporale dei fatti oggetto della istanza di applicazione della continuazione, come invece sostiene il ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.