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Ordinanza — n. 39647/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal argumentation and necessary case analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39647/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning regarding preventive needs based on the crime's severity. Consequently, the court rejected the arguments because they lacked specific legal grounds and did not adequately reference the original decision's justification.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they do not contain a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision or lack specific legal grounds justifying the appeal.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Legal Argumentation Supreme Court Review Preventive Needs Court Costs Criminal Fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZOLI MAURIZIO nato a ROMA il 17/06/1970 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale, al contrario, argomenta puntualmente la sussistenza di esigenze di prevenzione sulla base della gravità e dell'estremo allarme caratterizzanti il reato commesso da Pozzoli);

Considerato, inoltre, che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dai correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente si è limitato ad asserire l'insussistenza di legami di Pozzoli con ambienti criminali, senza nulla affermare sulla citata gravità del reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.