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Ordinanza — n. 39645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE ROSARIO nato a CALTAGIRONE il 12/02/1978 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il quale ha escluso la formulazione di una prognosi favorevole sulla base dei numerosi precedenti penali, dei carichi pendenti, della nota negativa trasmessa dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e delle risultanze della relazione dell'U.E.P.E.);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente si limita a censurare l'atto impugnato solamente in relazione all'indicazione dei precedenti penali e dei carichi pendenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione riabilitazione attenuazione della pena prescrizione della pena pentito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE ROSARIO nato a CALTAGIRONE il 12/02/1978 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il quale ha escluso la formulazione di una prognosi favorevole sulla base dei numerosi precedenti penali, dei carichi pendenti, della nota negativa trasmessa dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e delle risultanze della relazione dell'U.E.P.E.);

Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente si limita a censurare l'atto impugnato solamente in relazione all'indicazione dei precedenti penali e dei carichi pendenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.