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Ordinanza — n. 39644/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasons for alternative detention measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39644/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed insufficient because they failed to specify the concrete reasons that might have led the Tribunal of Surveillance to grant alternative measures. Consequently, the court rejected the generic claims regarding incompetence and the validity of the prior restitution order.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against an order of surveillance is inadmissible if the grounds are not specifically indicated, as the law requires a precise demonstration of the reasons that could have led to the granting of alternative measures.

Parole chiave

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Tribunal of Surveillance alternative detention measures inadmissible appeal lack of specificity court costs and fine misura sostitutiva della detenzione abbandono del procedimento penale indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARLATA GIOACCHINO nato a CANICATTI il 08/09/1981 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità, perché non sono scanditi dalla necessaria indicazione delle ragioni che avrebbero potuto condurre il Tribunale di sorveglianza all'accoglimento dell'istanza proposta dal condannato per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione; il ricorso espone, in realtà, considerazioni volte a dimostrare la fondatezza della già disposta restituzione nel termine per impugnare l'ordinanza di rigetto o generiche affermazioni sulla deduzione di incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Catania;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.