Ordinanza — n. 39643/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO CARMELO nato a GALLIPOLI il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha attribuito rilevanza, ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata in esame, ad una condotta di lesioni e ad un comportamento rilevante per l'inflizione al Mauro di una sanzione disciplinare, fatti che, secondo le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, sarebbero indicativi di mancata partecipazione all'opera di rieducazione);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO CARMELO nato a GALLIPOLI il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha attribuito rilevanza, ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata in esame, ad una condotta di lesioni e ad un comportamento rilevante per l'inflizione al Mauro di una sanzione disciplinare, fatti che, secondo le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, sarebbero indicativi di mancata partecipazione all'opera di rieducazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.