Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO CARMELO nato a GALLIPOLI il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha attribuito rilevanza, ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata in esame, ad una condotta di lesioni e ad un comportamento rilevante per l'inflizione al Mauro di una sanzione disciplinare, fatti che, secondo le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, sarebbero indicativi di mancata partecipazione all'opera di rieducazione);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale procedura di ricusazione riesame dell'entità pena riesame del decreto espulsione liberazione condizionale revoca disciplinare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO CARMELO nato a GALLIPOLI il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha attribuito rilevanza, ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata in esame, ad una condotta di lesioni e ad un comportamento rilevante per l'inflizione al Mauro di una sanzione disciplinare, fatti che, secondo le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, sarebbero indicativi di mancata partecipazione all'opera di rieducazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.