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Ordinanza — n. 39642/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39642/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Carmela De Crescenzo, argued before the Santa Maria Capua Vetere Tribunal that a criminal design existed, but her arguments were deemed mere factual complaints rather than legal grounds. The court ruled that such arguments are not permitted in a legality proceeding, which requires abstract legal review rather than re-examination of facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction, as these proceedings strictly review the legal application of norms.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual complaint mere doglianze Cassation review azione civile reiterazione di reati penali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO CARMELA nato a NAPOLI il 31/10/1976 avverso l'ordinanza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (laddove la ricorrente si è limitata, in modo acritico, ad indicare gli elementi che ritiene dovrebbero porsi a fondamento dell'invocata valutazione di sussistenza di un medesimo disegno criminoso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.