Ordinanza — n. 39641/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/08/1986 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente sostiene che la condotta addebitatagli non sia indicativa di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione, considerazione rispetto alla quale il Tribunale di Sorveglianza ha puntualmente notato che le giustificazioni addotte da Lazzaro non potevano legittimare una condotta avente rilevanza disciplinare);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/08/1986 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente sostiene che la condotta addebitatagli non sia indicativa di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione, considerazione rispetto alla quale il Tribunale di Sorveglianza ha puntualmente notato che le giustificazioni addotte da Lazzaro non potevano legittimare una condotta avente rilevanza disciplinare);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.