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Ordinanza — n. 39640/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39640/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39640/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5523 del 09/01/2004, Aparo, Rv. 226959-01, secondo la quale è legittima la limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel D.M. di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto la sospensione delle regole di trattamento può comportare anche limitazioni al ricevimento di somme, beni e oggetti dall'esterno);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39640/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.

Parole chiave

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divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero confisca sotto sanzione internazionale divieto di accettare regali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento estradizione accessoria regimi di franchigia dai dazi all'importazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5523 del 09/01/2004, Aparo, Rv. 226959-01, secondo la quale è legittima la limitazione alla ricezione di pacchi disposta nel D.M. di sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, in quanto la sospensione delle regole di trattamento può comportare anche limitazioni al ricevimento di somme, beni e oggetti dall'esterno);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022.