Ordinanza — n. 39638/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto cheilricorso risulta manifestamente infondato, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aquila, Rv. 267656-01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 22 cod. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 39638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non rilevano in senso contrario le sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale indicate dal ricorrente, le quali non hanno mai ritenuto la pena dell'ergastolo in quanto tale incompatibile con le garanzie convenzionali o costituzionali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto cheilricorso risulta manifestamente infondato, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aquila, Rv. 267656-01).
Non rilevano in senso contrario le sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale indicate dal ricorrente, le quali non hanno mai ritenuto la pena dell'ergastolo in quanto tale incompatibile con le garanzie convenzionali o costituzionali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 26 maggio 20