Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39638/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39638/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39638/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto cheilricorso risulta manifestamente infondato, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aquila, Rv. 267656-01).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 22 cod. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 39638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non rilevano in senso contrario le sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale indicate dal ricorrente, le quali non hanno mai ritenuto la pena dell'ergastolo in quanto tale incompatibile con le garanzie convenzionali o costituzionali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
persecuzione rilevante per l'asilo pericolo di reiterazione differimento dell'esecuzione della pena sospensione dell'ordine espulsione proroga della carcerazione di sicurezza proroga della curatela

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 22 cod. pen
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen.
art. 27 Cost
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto cheilricorso risulta manifestamente infondato, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aquila, Rv. 267656-01).

Non rilevano in senso contrario le sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale indicate dal ricorrente, le quali non hanno mai ritenuto la pena dell'ergastolo in quanto tale incompatibile con le garanzie convenzionali o costituzionali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio 20