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Ordinanza — n. 39467/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic complaints lacking specific legal reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on generic grievances rather than specific legal arguments. The appellant's lawyer requested the waiver of appeal terms, but the defendant did not sign the necessary document or provide a special power of attorney. The court rejected the appeal as inadmissible under the law of finality, noting the lower court had already thoroughly justified the sentence's calculation based on statutory parameters.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic complaints lacking a reasoned critique of the judgment's justification are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances sentencing justification waiver of terms finality of judgment special power of attorney Cassa delle ammende requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO BENEDETTO nato a PALERMO il 06/04/1965 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Vista l'istanza presentata dal difensore dell'imputato volta a "rinunciare ai termini della impugnazione" affinché la sentenza divenga definitiva; Rilevato che tale atto non risulta tuttavia sottoscritto dall'imputato o comunque non risulta allegata procura speciale a tal fine; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono in ogni caso inammissibili, perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche, disancorate dal ragionamento giustificativo della sentenza impugnata che, in punto di trattamento sanzionatorio, ha ampiamente e congruamente argomentato (cfr. pag.

2) sulle specifiche ragioni — tratte dai parametri di legge - della dosimetria della pena (trattatasi viepiù di scostamento minimale dalla pena minima edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il