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Ordinanza — n. 39465/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOLI CLETO nato a BARI il 03/10/1987 avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di BARIchat0-a-u4,50-a.4e-Pertil- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per cassazione cancellazione dall'albo avvocati revisione della sentenza penale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
(tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOLI CLETO nato a BARI il 03/10/1987 avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di BARIchat0-a-u4,50-a.4e-Pertil- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0