Ordinanza — n. 39464/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABAZI BLERDIAN nato il 30/04/1988 KALEN1AJ RENATO nato il 04/11/1980 MARKU DRITAN nato il 26/03/1986 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOat9-aWf SO--241~; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto censurano - anche invocando formalmente vizi di violazione di legge - carenze e vizi della motivazione sotto vari profili, anche con riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dei ricorrenti (tenuto conto della nozione di "erronea qualificazione giuridica del fatto" accolta dalla Corte di legittimità, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto censurano - anche invocando formalmente vizi di violazione di legge - carenze e vizi della motivazione sotto vari profili, anche con riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dei ricorrenti (tenuto conto della nozione di "erronea qualificazione giuridica del fatto" accolta dalla Corte di legittimità, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABAZI BLERDIAN nato il 30/04/1988 KALEN1AJ RENATO nato il 04/11/1980 MARKU DRITAN nato il 26/03/1986 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOat9-aWf SO--241~; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto censurano - anche invocando formalmente vizi di violazione di legge - carenze e vizi della motivazione sotto vari profili, anche con riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità dei ricorrenti (tenuto conto della nozione di "erronea qualificazione giuridica del fatto" accolta dalla Corte di legittimità, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116);
Rilevato, pertanto, che l ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2