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Ordinanza — n. 39461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZO SABATO nato a CERCOLA il 10/07/1984 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-alluiso-al~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (trattandosi di vizi di motivazione; tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (trattandosi di vizi di motivazione; tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione annullamento del lodo arbitrale soppressione di prestazioni d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
(trattandosi di vizi di motivazione; tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZO SABATO nato a CERCOLA il 10/07/1984 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-alluiso-al~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (trattandosi di vizi di motivazione; tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09