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Ordinanza — n. 39460/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of legal grounds in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a plea bargain sentence citing lack of motivation and logical flaws, but the court found no legal basis for such arguments in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible in cassation when based solely on alleged lack of motivation or logical errors, as these grounds are not permitted under the law.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility lack of motivation logical flaws procedural bar domanda d'asilo di cittadino nigeriano procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAYNIA JALAL nato il 31/03/1989 avverso la sentenza del 11/04/2019 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO-445110-asa4se-erffelserti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (avendo il ricorrente eccepito la carenza di motivazione e vizi logici della stessa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09