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Ordinanza — n. 39457/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of legal grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39457/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Davide Cafarella and Daniel Paino inadmissible. The appellants challenged a lower court's decision regarding criminal liability for drug possession, arguing various legal and factual errors. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of issues already resolved by the appellate judge or were procedurally precluded as they were raised for the first time during the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; arguments that are factually repetitive or raised for the first time in court are inadmissible in the final review stage.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural preclusion repetitive arguments first time raising criminal liability motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3-4); che il quinto e sesto motivo, pur denunciando anche la violazione di legge, finiscono per censurare la motivazione che ha portato la Corte di appello ha escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFARELLA DAVIDE nato a LIPARI il 19/02/1998 PAINO DANIEL nato a LIPARI il 06/10/1997 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che i primi quattro motivi, che contestano, sotto vari profili, la ritenuta responsabilità penale quanto alla droga detenuta declinano censure di fatto e meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); che il quinto e sesto motivo, pur denunciando anche la violazione di legge, finiscono per censurare la motivazione che ha portato la Corte di appello ha escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. - questione, peraltro, che Cafarella non ha dedotto con l'appello ma soltanto sollecitato in udienza e che Paino ha soltanto chiesto in modo generico con le conclusioni del gravame (quindi restano preclusi in questa sede profili motivazionali nel diniego);

Rilevato, pertanto, che l ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso