Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ponturo Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for tax evasion, arguing against the necessity of a medical expert report and questioning the suitability of the substitute penalty. The court rejected these grounds as generic and repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Messina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the criticisms already adequately examined by the appellate court and dismissed with correct legal arguments are inadmissible for lack of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ponturo Giuseppe, nato a Taormina il 16/12/1948 avverso la sentenza del 117/11/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla non necessità della perizia medico legale per verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato; in punto di responsabilità nonché sulla inidoneità della sanzione sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa, diniego, pertanto, motivato, non illogicamente, con riferimento alla pericolosità sociale del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 s