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Ordinanza — n. 39454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reconsideration of sentencing factors like qualified recidivism and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's correct reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning, lack specificity, or fail to address new legal issues distinct from those already adequately examined.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds qualified recidivism generic mitigating circumstances legality proceeding procedural costs Cassation admissibility esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA LORENZO nato a CATANIA il 03/09/1975 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato quanto all'idoneità della condotta ad impedire o comunque ritardare l'esecuzione dell'atto da parte del pubblico agente); il secondo motivo sulla prescrizione maturata in appello non tiene conto che è stata ritenuta la recidiva qualificata; il terzo motivo sulle attenuanti generiche e sulla recidiva è aspecifico e anch'esso riproduttivo di questioni affrontate dalla Corte di appello con motivazione corretta ed adeguata (cfr. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i