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Ordinanza — n. 39453/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and non-specific grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Baro Erasmus inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the grievances raised were manifestly unfounded and lacked specificity regarding the lower court's reasoning on collaboration and sentencing. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded and non-specific with respect to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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appeal in legality inadmissibility manifestly unfounded non-specific grievances procedural costs Corte di Cassazione sentencing review ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARO ERASMUS nato il 17/01/1996 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso le questioni sollevate con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 quanto alla effettiva collaborazione prestata; pag. 6 sulle ragioni della dosimetria della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il/y/0