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Ordinanza — n. 39452/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints unrelated to the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39452/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic grievances regarding alleged responsibility, which the court found lacked any connection to the specific reasoning of the lower court's decision. Since no specific complaints were raised on this point during the appeal, the Supreme Court ruled that the arguments were not permitted under the law for a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists merely of generic complaints unrelated to the reasoning of the contested judgment or if no specific grievances were raised on the point during the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic complaints legitimacy proceeding lack of reasoning procedural costs motivi di cassazione azione di responsabilità ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PASQUALE nato a PALERMO il 16/05/1960 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche in ordine alla ritenuta responsabilità e per nulla correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto che nessuna doglianza era stata sollevata sul punto con l'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/