Ordinanza — n. 39451/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA GIAN LUCA nato a NUORO il 03/08/1968 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze sulla responsabilità penale, precluse dalla formazione sul punto del giudicato parziale ex art. 624 cod. proc. pen. (la Corte di cassazione ha infatti annullato la sentenza di appello solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 9
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. proc. pen. (la Corte di cassazione ha infatti annullato la sentenza di appello solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 9
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA GIAN LUCA nato a NUORO il 03/08/1968 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze sulla responsabilità penale, precluse dalla formazione sul punto del giudicato parziale ex art. 624 cod. proc. pen. (la Corte di cassazione ha infatti annullato la sentenza di appello solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 9