Ordinanza — n. 39445/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCA GIORGIO nato a BARI il 16/04/1986 SCHIAVONE EUGENIA nato a FASANO il 18/08/1993 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEtterterawi—ze-al4e—pacti.,:_ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che sono pacificamente ritenute inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che sono pacificamente ritenute inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCA GIORGIO nato a BARI il 16/04/1986 SCHIAVONE EUGENIA nato a FASANO il 18/08/1993 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEtterterawi—ze-al4e—pacti.,:_ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che sono pacificamente ritenute inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mnnende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il