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Ordinanza — n. 39443/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to specific grievances already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's exclusion of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found the grievances were non-specific and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the required specificity for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in jurisdictional proceedings is inadmissible if the grievances are non-specific and merely reproduce arguments already examined by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grievances jurisdictional appeal reproductive arguments Article 131-bis Court of Cassation procedural admissibility procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJAOUI MAROUAN nato il 18/05/1984 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte di appello, dopo aver vagliato le critiche mosse alla sentenza di primo grado sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto che in ogni caso le concrete modalità della condotta portassero ad escludere la minima offensività del fatto e a valutare l'episodio come non estemporaneo ed occasionale, quanto al grado di colpevolezza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec