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Ordinanza — n. 39442/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances and factual disputes already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ben Cheikh Abdeljalal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely generic complaints and factual disputes that had already been thoroughly examined and rejected with proper legal reasoning by the Court of Appeal of Cagliari. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of last resort.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court must be based on points of law; generic grievances and factual disputes already adjudicated by the lower court render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances factual disputes court of last resort procedural costs Cassazione ordinanza legittimità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHEIKH ABDELJALAL nato il 01/06/1982 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla penale responsabilità del ricorrente anche con riferimento al funzionamento del citofono); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0