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Ordinanza — n. 39441/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Cuneo Mario, nato a Brindisi il 3/2/1993 Cannalire Pamela, nata a Brindisi il 1/1/1988 avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, separati ma contenenti motivi comuni e con il quali si denuncia vizio di motivazione sul mancato proscioglimento dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 39441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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scemata imputabilità attenuazione della pena alleggerimento della pena rinuncia alla motivazione permesso di promuovere un procedimento penale impunità

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Cuneo Mario, nato a Brindisi il 3/2/1993 Cannalire Pamela, nata a Brindisi il 1/1/1988 avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, separati ma contenenti motivi comuni e con il quali si denuncia vizio di motivazione sul mancato proscioglimento dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, peraltro, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione emessa su accordo delle parti;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a