Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39440/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grievances and mere factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Bacile inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court determined that the arguments raised were not permitted in a legality proceeding because they consisted of manifestly unfounded grievances, factual disputes, and mere reproductions of criticisms already adequately examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits, as the issues had been properly adjudicated by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist of manifestly unfounded grievances, factual arguments, or mere reproductions of criticisms already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality proceeding inadmissible appeal manifestly unfounded factual arguments Cassation procedure motivi di cassazione procedura di revisione penale caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACILE FRANCESCO nato a UGGIANO LA CHIESA il 30/08/1956 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; I. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate, da argomenti di fatto e comunque da critiche meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5, sulla esclusione della derubricazione del fatto nella ipotesi lieve);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0