Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39439/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing determination, not legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentencing decision, arguing it was flawed, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected because the grounds raised pertained to the substantive determination of punishment rather than a legal error reviewable at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Appeals concerning the determination of the punitive treatment are inadmissible in the stage of legality if the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing determination stage of legality punitive treatment sufficient reasoning adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLFETTA PARIDE LUCIANO nato a MESAGNE il 12/12/1974 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 0/0