Ordinanza — n. 39438/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA STEFANO nato a LECCE il 19/12/1975 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate (in particolare, quanto al primo motivo, nulla si dice sulle ragioni esposte dalla difesa nell'appello non considerate dalla Corte di appello; quanto al secondo motivo, premesso che la difesa non ha contestato in appello la ricostruzione del fatto — così pag. 4 -, è irrilevante che uno dei referti avesse una scarsa percentuale di THC, quando le dosi complessivamente ricavabili da tutti i referti fosse di 6.674 dosi; la dosimetria pena appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 -, è irrilevante che uno dei referti avesse una scarsa percentuale di THC, quando le dosi complessivamente ricavabili da tutti i referti fosse di 6.674 dosi; la dosimetria pena appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA STEFANO nato a LECCE il 19/12/1975 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate (in particolare, quanto al primo motivo, nulla si dice sulle ragioni esposte dalla difesa nell'appello non considerate dalla Corte di appello; quanto al secondo motivo, premesso che la difesa non ha contestato in appello la ricostruzione del fatto — così pag. 4 -, è irrilevante che uno dei referti avesse una scarsa percentuale di THC, quando le dosi complessivamente ricavabili da tutti i referti fosse di 6.674 dosi; la dosimetria pena appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i