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Ordinanza — n. 39437/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39437/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cianfanelli Maurizio, nato a Roma il 4/6/1953 avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 7 e 8)), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; che non è deducibile, perché non proposto in appello, il motivo che denuncia la mancata disapplicazione della recidiva, bilanciata, con giudizio di mero equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 7 e 8)), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; che non è deducibile, perché non proposto in appello, il motivo che denuncia la mancata disapplicazione della recidiva, bilanciata, con giudizio di mero equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cianfanelli Maurizio, nato a Roma il 4/6/1953 avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 7 e 8)), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; che non è deducibile, perché non proposto in appello, il motivo che denuncia la mancata disapplicazione della recidiva, bilanciata, con giudizio di mero equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche;

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere est sore Il President