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Ordinanza — n. 39435/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LLESHAJ ALMIR nato il 05/11/1974 NIKOLLI REZART nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che entrambi i motivi che contestano, sotto vari profili, la ritenuta responsabilità penale e la esatta qualificazione giuridica dei fatti quanto alla droga detenuta declinano censure manifestamente infondate e aspecifiche su questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, rispettivamente, pagg. 3 e 4);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4);

Parole chiave

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opposizione asserzione difendibile impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate opposizione al precetto esecutivo motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LLESHAJ ALMIR nato il 05/11/1974 NIKOLLI REZART nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che entrambi i motivi che contestano, sotto vari profili, la ritenuta responsabilità penale e la esatta qualificazione giuridica dei fatti quanto alla droga detenuta declinano censure manifestamente infondate e aspecifiche su questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, rispettivamente, pagg. 3 e 4);

Rilevato, pertanto, che l ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20