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Ordinanza — n. 39434/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Escobar Cayuqueo and Sardelli Ruena inadmissible. The court found the arguments generic and insufficiently specific regarding the facts established by the Court of Appeal of Rome. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the established facts; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of specificity procedural costs Cassazione Rome motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESCOBAR CAYUQUEO MANUEL JESUS nato il 09/09/1981 SARDELLI RUENA nato a ROMA il 03/06/1986 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che il motivo proposto da Escobar si presenta generico (quanto alle ragioni che sostenevano la tesi difensiva) e comunque aspecifico rispetto alla ricostruzione dei fatti accertata dalla Corte di appello (cfr. pagg. 1-2); che il motivo proposto da Sardelli declina censure meramente oppositive e riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulle ragioni che portavano ad escludere il beneficio invocato e quindi ad assorbire e rendere recessive le questioni sollevate dalla difesa);

Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso i