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Ordinanza — n. 39433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCOSCHI SERENA nato a MESSINA il 14/08/1980 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglíanze generiche, di merito nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla penale responsabilità per il reato contestato; sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e di modifica del trattamento sanzionatorio);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 sulla penale responsabilità per il reato contestato; sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e di modifica del trattamento sanzionatorio);

Parole chiave

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sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie sanzione disciplinare dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati sanzione internazionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCOSCHI SERENA nato a MESSINA il 14/08/1980 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglíanze generiche, di merito nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla penale responsabilità per il reato contestato; sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e di modifica del trattamento sanzionatorio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/