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Ordinanza — n. 39432/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding a sanction, but the Court found the grounds to be generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the Court ruled that such arguments do not meet the strict requirements for admissibility in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in matters of sanctioning treatment are inadmissible if based on generic complaints that are merely reproductive of profiles already adequately examined and dismissed by the judge of the merits with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints review of legality sanctioning treatment repetitive arguments Corte di Cassazione procedural costs pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO MASSIMO nato a ANZIO il 03/11/1989 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in tema di trattamento sanzionatorio non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09