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Ordinanza — n. 39431/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking connection to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, De Falco, argued against the Rome Court of Appeal's decision of March 4, 2022, but her grounds were deemed merely generic complaints. The court rejected these arguments because they failed to address the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist of mere generic grievances not connected to the actual reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of connection Court of Cassation procedural costs Cassa delle ammende legittimità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO TIZIANA nato a ROMA il 30/01/1977 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e del tutto non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i. 2.0/09/ 202