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Ordinanza — n. 39430/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39430/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Borioni Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely factual complaints rather than valid legal grounds, as they did not address the legal issues already properly examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: Appeals must be based on specific legal errors, not mere factual complaints or re-litigation of issues already decided by the lower court.

Parole chiave

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Italian Supreme Court inadmissible appeal mere factual complaints court of cassation procedural costs legal merit re-litigation of facts censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORIONI GIANLUCA nato a ROMA il 13/07/1976 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, aspecifiche rispetto ai profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla ricostruzione della vicenda posta alla base della ritenuta responsabilità per il contestato reato e della implausibilità della lettura difensiva alternativa);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0