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Ordinanza — n. 39429/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39429/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39429/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pulaj Eglantin, alias Dhiamandi Eglantin (CUI 03BGL) nato a Lac (Albania) il 14/1/1987 avverso la sentenza del 21/3/2022 del Tribunale di Treviso visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo sussistenti vizi di illegalità della pena determinata per l'aumento della continuazione tra reati che, secondo lo stesso ricorrente, è stata determinata in misura eccessiva, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 39429/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen..

Parole chiave

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revisione della sentenza penale aggravamento della pena controllo della commisurazione della pena sentenza penale remissione della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pulaj Eglantin, alias Dhiamandi Eglantin (CUI 03BGL) nato a Lac (Albania) il 14/1/1987 avverso la sentenza del 21/3/2022 del Tribunale di Treviso visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo sussistenti vizi di illegalità della pena determinata per l'aumento della continuazione tra reati che, secondo lo stesso ricorrente, è stata determinata in misura eccessiva, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

Tale supposto vizio, non integra, anche laddove sussistente, un vizio determinante l'illegalità della pena essendo riconducibile al potere discrezionale del giudice e, nei caso dì sentenza di applicazione pena, al potere dispositivo delle parti in modo da assicurare la funzione punitiva e rieducativa della pena; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consiglier I