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Ordinanza — n. 39428/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for insufficient grounds regarding drug quantity. The appeal is inadmissible because the plea bargain sentence already excludes statutory acquittal grounds. The court rules that the plea bargain sentence already excludes statutory acquittal grounds, and the appeal is inadmissible. The court rules that the plea bargain sentence already excludes statutory acquittal grounds, and the appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing issues regarding drug quantity under Article 73 of the Drug Law. The court held that the plea bargain sentence inherently excludes acquittal grounds, making further analysis unnecessary and the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990: A plea bargain sentence is sufficient to exclude statutory acquittal grounds, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentence inadmissible appeal statutory acquittal grounds drug quantity threshold procedural de plano ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto (in ragione del dato quantitativo dello stupefacente acquistato) che rinviano alla illecita condotta di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Trocino Yuri, nato a Sesto San Giovanni il 18/6/1986 avverso la sentenza del 2/3/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto (in ragione del dato quantitativo dello stupefacente acquistato) che rinviano alla illecita condotta di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre