Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints and mere reproduction of already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding drug trafficking charges, but the court found the complaints were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the arguments lacked legal merit and did not meet the requirements for admissibility in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist of manifestly unfounded complaints or merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOD AYO nato il 25/05/1974 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6, sulla ritenuta responsabilità per il reato di detenzione illecita dell'eroina, tenuto conto della "accertata e sostanzialmente ammessa" stabile attività di dedizione allo spaccio e della condotta tenuta al momento del controllo; pag. 7 sulla esclusione della derubricazione nel fatto lieve, avendo correttamente la Corte di appello tenuto conto del "contesto complessivo" dei singoli episodi delittuosi, cfr. per tutte, Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Rv. 279657);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il