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Ordinanza — n. 39425/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible on procedural grounds because she formally withdrew the lawsuit after filing it. The appellant, Giuseppina Derossi, submitted a renunciation act signed by her lawyer, which the court verified as authentic. Consequently, the court dismissed the appeal de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Upon a party's formal withdrawal of an appeal, the court must declare the appeal inadmissible de plano and order the withdrawal to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissible de plano procedural dismissal court costs penalty fund fine Corte di Cassazione civil procedure code procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO'Elettravvise-a4e-retre udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha presentato atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto con firma autenticata dal difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 9ff/99/