Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39424/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely oppositional regarding sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment on sentencing, arguing against the specific penalty imposed. The court rejected this because the appeal lacked legal standing in cassation, consisting only of general opposition to the sentencing outcome rather than a specific legal error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of oppositional and non-specific grounds regarding the determination of the punitive treatment, even if the lower court's reasoning is sufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility sentencing determination opposition non-specific grounds appeal procedural costs award penal procedure standing motivi di cassazione remissione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI STEFANO nato a ROMA il 10/10/1971 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché da doglianze meramente oppositive ed aspecifiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non viziata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (p. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09