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Ordinanza — n. 39422/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39422/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39422/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMARA NFAMARA nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, del tutto avulse dal ragionamento giustificativo sul punto della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta difensiva con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0/

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39422/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, del tutto avulse dal ragionamento giustificativo sul punto della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta difensiva con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0/

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate ritiro dell'istanza giudiziaria verosimiglianza dei motivi d'asilo declinatoria di competenza rinuncia alla motivazione censura formulata in modo carente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMARA NFAMARA nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, del tutto avulse dal ragionamento giustificativo sul punto della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta difensiva con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0/