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Ordinanza — n. 39421/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain as procedural grounds are not permitted under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant, Giovanni Fiasche', challenged a plea bargain sentence arguing for procedural violations and sentencing fairness. The court ruled that such arguments are explicitly prohibited by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when based on grounds not permitted by law, such as procedural defects or sentencing congruity.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility criminal procedure code de plano dismissal sentencing fairness ammende per infrazione procedurale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
(tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014, e in tema di congruità della pena, Sez.
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHE' GIOVANNI nato a SALERNO il 20/07/2001 avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di IVREAdate-evviscratie-PaPtil- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra le tante, in tema di verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014, e in tema di congruità della pena, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 9