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Ordinanza — n. 39420/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based complaints and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39420/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision, but the Court found the grounds to be fact-based complaints and generic arguments regarding the factual reconstruction. Consequently, the Court ruled that these issues were already adequately examined and rejected by the trial judge, rendering the appeal impermissible under the law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist of fact-based complaints, generic arguments regarding the factual reconstruction, or mere reproductions of criticisms already examined and rejected by the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-based complaints generic arguments Supreme Court review procedural costs cassa delle ammende legittimità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIOTTA ANTONIA nato a PIRAINO il 05/11/1949 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Vista anche la memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e generiche quanto alla ricostruzione dei fatti e comunque meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti non affetti da vizi rilevabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20L