Ordinanza — n. 39419/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KOLLAKU DORIAN DETTO DORI nato il 20/10/1982 KOSUT PAWEL SEBASTIAN nato il 23/06/1986 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39419/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KOLLAKU DORIAN DETTO DORI nato il 20/10/1982 KOSUT PAWEL SEBASTIAN nato il 23/06/1986 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/