Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39417/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of new grounds and mere repetition of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Pippicelli and Strangio inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the appellate court's sentencing decisions regarding criminal responsibility and mitigating circumstances, arguing against the evaluation of their conduct. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court without new legal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or arguments not already examined by the lower courts, and those that are merely repetitive or contrary to the reasoning of the appellate judgment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeals inadmissibility repetitive arguments Court of Cassation mitigating circumstances procedural exhaustion court costs impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 114 cod. pen
4-7); - il secondo motivo dei rispettivi ricorsi (per Strangio incentrato sull'attenuante ex art. 114 cod. pen.; per Pippicelli sulle attenuanti generiche) declina censure meramente oppositive al ragionamento tutt'altro che inadeguato o viziato della Corte di appello (cfr.
art. 133 cod. pen
6 dove è stato puntualmente dato atto dei parametri concreti tratti dall'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIPICELLI DOMENICO nato a SIDERNO il 18/11/1981 STRANGIO GIUSEPPE nato a LOCRI il 03/05/1980 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che: - il primo motivo dei rispettivi ricorsi in tema di valutazione della penale responsabilità denuncia, sotto vari profili, censure di fatto e meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con puntuali, corretti argomenti giuridici, privi di vizi logici, dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-7); - il secondo motivo dei rispettivi ricorsi (per Strangio incentrato sull'attenuante ex art. 114 cod. pen.; per Pippicelli sulle attenuanti generiche) declina censure meramente oppositive al ragionamento tutt'altro che inadeguato o viziato della Corte di appello (cfr. pagg. 7-8 quanto alla descrizione della condotta tenuta da Strangio; cfr. pag. 6 dove è stato puntualmente dato atto dei parametri concreti tratti dall'art. 133 cod. pen. che giustificavano il diniego delle attenuanti generiche);

Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così dec