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Ordinanza — n. 39416/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39416/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA ANTONIO MICHELE nato a ALGHERO il 26/08/1994 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8, sulla responsabilità per il contestato reato, quanto agli elementi plausibilmente ritenuti dimostrativi del suo concorso nel reato e alle motivazioni sottese alla fuga con modalità oppositive; pagg. 8-9 sulle ragioni per l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e della recessività degli elementi indicati dalla difesa);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39416/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8, sulla responsabilità per il contestato reato, quanto agli elementi plausibilmente ritenuti dimostrativi del suo concorso nel reato e alle motivazioni sottese alla fuga con modalità oppositive; pagg. 8-9 sulle ragioni per l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e della recessività degli elementi indicati dalla difesa);

Parole chiave

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ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio pena pecuniaria non riscuotibile mancanza di disciplina reato mancato remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
8-9 sulle ragioni per l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA ANTONIO MICHELE nato a ALGHERO il 26/08/1994 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 8, sulla responsabilità per il contestato reato, quanto agli elementi plausibilmente ritenuti dimostrativi del suo concorso nel reato e alle motivazioni sottese alla fuga con modalità oppositive; pagg. 8-9 sulle ragioni per l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e della recessività degli elementi indicati dalla difesa);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso