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Ordinanza — n. 39415/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming denied defense rights as waived under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano without hearing the merits. The appellant argued that his right to defense was violated due to a lack of adversarial proceedings in the first instance regarding a settlement on penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the specific ground of defense violation had been explicitly waived by the appellant during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: A claim alleging a violation of the right to defense based on the absence of adversarial proceedings in the first instance is inadmissible in the Supreme Court if the appellant had previously waived that specific ground.

Parole chiave

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waiver of defense rights adversarial proceedings Article 599-bis inadmissible appeal procedural waiver rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di motivo rinunciato (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONE PIETRO LUIGI nato a SAN PIER NICETO il 25/02/1955 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdete-avviso-~i, udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (violazione del diritto di difesa in relazione al contraddittorio in primo grado) avverso sentenza di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di motivo rinunciato (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09