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Ordinanza — n. 39414/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded complaints regarding home detention breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had correctly classified the appellant's actions as the crime of evasion based on his unauthorized departure from home detention. The Supreme Court rejected the appeal because the complaints raised were manifestly unfounded and not permitted in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded complaints regarding the classification of a breach of home detention as the crime of evasion are inadmissible in legitimacy proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility manifestly unfounded home detention crime of evasion legitimacy proceeding unauthorized departure court costs partenza illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA FABRIZIO nato a SASSARI il 24/02/1987 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate (la Corte di appello correttamente ha ricondotto - sulla base di pacifica giurisprudenza - il fatto nel reato di evasione, trattandosi di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non comunicato come prescritto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/