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Ordinanza — n. 39413/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic merit complaints and lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39413/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vito Fodera inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the arguments regarding the lack of a renewed trial record, noting they were generic complaints of merit rather than valid procedural objections. Consequently, the lower court's decision was upheld because the appellant failed to meet the strict admissibility requirements for a legality appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on generic complaints of merit or manifestly unfounded arguments regarding factual reconstruction are inadmissible in legality proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit complaints legality appeal procedural admissibility court costs and fine ritiro della domanda di revisione rinuncia al dibattimento orale procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODERA' VITO nato a PALERMO il 01/05/1978 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di merito, nonché manifestamente infondate in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (si veda, in particolare, pag. 4 sulle ragioni della mancata acquisizione del video, sostenuta dal giudice di merito da corretti argomenti giuridici e non illogiche giustificazioni, alla luce di quanto emerge alle pagg. 5-6 sulla ricostruzione dei fatti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0