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Ordinanza — n. 39412/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are mere complaints and lack legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for liability, generic mitigating circumstances, and lack of reasoning regarding the sentence, but the court found these to be mere complaints against the lower court's factual evaluation and discretionary choices. Consequently, the court ruled that the arguments were not based on legal errors but on dissatisfaction with the court's assessment of the defendant's conduct and procedural behavior.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on mere complaints against the lower court's factual findings or discretionary sentencing choices without demonstrating a violation of law are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints discretionary sentencing lack of legal merit court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTONE PLACIDO nato a MESSINA il 08/11/1971 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Letta anche la memoria difensiva volta a sostenere la ammissibilità dei motivi e la loro fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti: - il primo motivo (violazione di legge sulla ritenuta responsabilità) da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondate, volte a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4); - il secondo motivo (violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche) da censure, che lungi da denunciare errori di diritto, si oppongono meramente alla valutazione, né arbitraria né apodittica, della Corte di appello sul punto; - il terzo motivo (mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio) da critiche che investono la scelta, non certo immotivata, della Corte di appello di non aderire alla richiesta difensiva (quanto alla pena, non si è in presenza di una motivazione tautologica in ordine alla gravità del fatto, alla luce di quanto ha accertato la Corte di appello a pag. 4 sulla ricostruzione della condotta illecita; quanto alle attenuanti generiche, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione adeguata e non illogica, di non assegnare valenza positiva all'unico elemento a tal fine valutabile, il contegno processuale, in quanto esposto in modo "evanescente"; gli altri elementi citati nel ricorso non erano rilevanti sia autonomamente - come per la incensuratezza - sia con riferimento al reato contestato - quale l'assenza di un danno);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così