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Ordinanza — n. 39410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints on sentencing not supported by appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's sentencing decision, but the court found the grievances were generic and detached from the actual reasoning provided in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists of generic complaints regarding sentencing that are entirely detached from the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaints sentencing detached from reasoning procedural costs fine appellate court judgment motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione internazionale divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONOPOLI GIROLAMO FABIO nato a CERIGNOLA il 28/06/1982 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche in tema di trattamento sanzionatorio, del tutto avulse dalla motivazione della sentenza impugnata e all'entità della pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/